Statuto dell'associazione

Le norme e regolamenti AS.CA.I Bologna

Lo statuto è il documento fondamentale che regola l'organizzazione, il funzionamento e le attività di ASCAI Bologna.

Articoli principali

Art. 1 - Costituzione e denominazione

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore), l’associazione di promozione sociale denominata: “AS.CA.I – Associazione dei Camerunensi in Italia – Sezione Emilia-Romagna Bologna”, di seguito denominata “Associazione”. L’Associazione assume la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) e utilizza l’acronimo APS, una volta iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Art. 2 - Sede legale

L’Associazione ha sede legale nel Comune di Bologna. Il trasferimento della sede legale all’interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria.

Art. 3 - Durata

La durata dell’Associazione è illimitata, salvo scioglimento deliberato secondo le modalità previste dal presente Statuto.

Art. 4 - Finalità

L’Associazione è apartitica, aconfessionale e senza scopo di lucro. Persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, operando prevalentemente a favore dei propri associati e di terzi. In particolare, l’Associazione si propone di:

  • favorire l’integrazione sociale, culturale e civile dei cittadini camerunesi in Italia;
  • promuovere la solidarietà, il dialogo interculturale e la cooperazione tra i popoli;
  • contrastare ogni forma di discriminazione, emarginazione e violenza;
  • sostenere iniziative educative, culturali e sociali;
  • promuovere i diritti umani, la giustizia sociale e la pace.

Art. 5 - Attività di interesse generale

Per il perseguimento delle proprie finalità, l’Associazione svolge, ai sensi dell’art. 5 del Codice del Terzo Settore, le seguenti attività di interesse generale:

  • attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale;
  • organizzazione di eventi, incontri, conferenze e seminari;
  • iniziative di cooperazione e solidarietà internazionale;
  • attività di promozione dei diritti civili e sociali;
  • attività di supporto e orientamento sociale.

L’Associazione può svolgere altresì attività diverse da quelle di interesse generale, purché connesse e strumentali al raggiungimento delle finalità istituzionali e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Art. 6 - Ammissione dei soci

Possono essere soci le persone fisiche e gli enti del Terzo Settore che condividano le finalità dell’Associazione e si impegnino a realizzarle. L’ammissione avviene su domanda scritta, deliberata dal Consiglio Direttivo. Il rapporto associativo è a tempo indeterminato e non trasmissibile.

Nota: Il presente è un riepilogo dei punti principali dello statuto. Per il testo completo e aggiornato, consulta il documento PDF o contatta direttamente l'associazione.