Statuto dell'associazione
Le norme e regolamenti AS.CA.I Bologna
Lo statuto è il documento fondamentale che regola l'organizzazione, il funzionamento e le attività di ASCAI Bologna.
Articoli principali
Art. 1 - Costituzione e denominazione
È costituita, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore), l’associazione di promozione sociale denominata: “AS.CA.I – Associazione dei Camerunensi in Italia – Sezione Emilia-Romagna Bologna”, di seguito denominata “Associazione”. L’Associazione assume la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) e utilizza l’acronimo APS, una volta iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
Art. 2 - Sede legale
L’Associazione ha sede legale nel Comune di Bologna. Il trasferimento della sede legale all’interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria.
Art. 3 - Durata
La durata dell’Associazione è illimitata, salvo scioglimento deliberato secondo le modalità previste dal presente Statuto.
Art. 4 - Finalità
L’Associazione è apartitica, aconfessionale e senza scopo di lucro. Persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, operando prevalentemente a favore dei propri associati e di terzi. In particolare, l’Associazione si propone di:
- favorire l’integrazione sociale, culturale e civile dei cittadini camerunesi in Italia;
- promuovere la solidarietà, il dialogo interculturale e la cooperazione tra i popoli;
- contrastare ogni forma di discriminazione, emarginazione e violenza;
- sostenere iniziative educative, culturali e sociali;
- promuovere i diritti umani, la giustizia sociale e la pace.
Art. 5 - Attività di interesse generale
Per il perseguimento delle proprie finalità, l’Associazione svolge, ai sensi dell’art. 5 del Codice del Terzo Settore, le seguenti attività di interesse generale:
- attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale;
- organizzazione di eventi, incontri, conferenze e seminari;
- iniziative di cooperazione e solidarietà internazionale;
- attività di promozione dei diritti civili e sociali;
- attività di supporto e orientamento sociale.
L’Associazione può svolgere altresì attività diverse da quelle di interesse generale, purché connesse e strumentali al raggiungimento delle finalità istituzionali e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Art. 6 - Ammissione dei soci
Possono essere soci le persone fisiche e gli enti del Terzo Settore che condividano le finalità dell’Associazione e si impegnino a realizzarle. L’ammissione avviene su domanda scritta, deliberata dal Consiglio Direttivo. Il rapporto associativo è a tempo indeterminato e non trasmissibile.
Nota: Il presente è un riepilogo dei punti principali dello statuto. Per il testo completo e aggiornato, consulta il documento PDF o contatta direttamente l'associazione.